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AI, fiducia e privacy

Foto con AI nel curriculum: è legale in Italia?

Il reato introdotto dalla L. 132/2025 e l'avvertimento del Garante del 18 dicembre 2025 puniscono la diffusione dell'immagine di un'altra persona senza il suo consenso. Generare un ritratto del proprio volto, dalle proprie selfie, è un atto diverso — ed è la distinzione che nessuno in Italia sta spiegando.

8 min di lettura

Se hai letto i titoli sui deepfake e sul nuovo reato italiano, la domanda è legittima. La risposta breve: le norme che ti preoccupano parlano di un'altra cosa. Sia il reato introdotto nel 2025 sia il monito del Garante privacy riguardano la diffusione dell'immagine di un'altra persona, senza il consenso di quella persona. Generare un ritratto del tuo volto, dalle tue selfie, con il tuo consenso, per rappresentare te stesso, è un atto diverso da quello che quelle disposizioni descrivono.

Non è la stessa cosa che dire "è tutto legale". In Italia non esiste, oggi, una norma che disciplini in modo specifico il ritratto professionale generato con l'AI dalle proprie foto: né per vietarlo né per autorizzarlo. Quello che si può fare è dire con precisione cosa dicono le norme esistenti e cosa invece non toccano. Questo testo è informazione generale, non consulenza legale.

Le due norme di cui hai sentito parlare

La L. 132/2025 e il nuovo art. 612-quater c.p.

L'Italia ha una propria legge nazionale sull'intelligenza artificiale: la legge 23 settembre 2025, n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2025. Il suo Capo V contiene le disposizioni penali, raccolte nell'art. 26.

L'art. 26, comma 1, lett. c) ha inserito nel codice penale un nuovo reato: l'art. 612-quater c.p. — Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale. La pena è la reclusione da uno a cinque anni e il reato è di norma procedibile a querela, con alcune eccezioni.

La struttura della norma è quella che conta. Il testo colpisce chi cede, pubblica o altrimenti diffonde immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, e lo fa a tre condizioni cumulative: che si tratti dell'immagine di una persona, che ciò avvenga "senza il suo consenso", e che se ne "cagion[i] un danno ingiusto". Sono i tre elementi di un deepfake ai danni di qualcun altro.

Il provvedimento del Garante privacy del 18 dicembre 2025

Nella stessa direzione va il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 dicembre 2025 (doc. web n. 10207132). È un avvertimento formale, adottato ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. a) del GDPR, rivolto a chi utilizza servizi di generazione di contenuti con l'AI trattando dati personali di soggetti terzi, in particolare la loro voce o la loro immagine, senza una base giuridica e senza un'informativa preventiva trasparente. Il Garante ne ha disposto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale proprio perché è rivolto alla generalità degli utenti.

Anche qui il baricentro è chiaro: soggetti terzi. Il problema che l'Autorità ha davanti è chi prende il volto o la voce di un altro.

La distinzione che risolve la paura

Messe una accanto all'altra, le due situazioni non si somigliano quasi in niente.

Due atti diversi, spesso confusi sotto la stessa espressione "foto AI"
Deepfake di un'altra personaRitratto del tuo volto dalle tue selfie
Di chi è l'immagine di partenzaDi un terzoTua
Chi ha dato il consensoNessuno: manca il consenso dell'interessatoTu, in modo esplicito, caricando le tue foto
Chi viene rappresentatoUna persona diversa da chi generaTu stesso
Danno alla persona ritrattaÈ un elemento del reatoNon c'è una persona terza danneggiata
Base per il trattamento dei datiAssente — è il punto del monito del GaranteIl tuo consenso esplicito ai sensi dell'art. 9 GDPR
Due atti diversi, spesso confusi sotto la stessa espressione "foto AI"

Va detto anche il rovescio, altrimenti il ragionamento è di parte: il fatto che quelle norme non riguardino il tuo autoritratto non significa che qualcuno lo abbia dichiarato lecito. Significa che parlano d'altro. Il piano su cui il problema esiste davvero è un altro, ed è quello della fiducia con chi legge il tuo curriculum.

Una conseguenza pratica si può però trarre subito: non caricare mai la foto di un'altra persona su un generatore di ritratti — il collega da sorprendere, il partner, tuo figlio. Lì la distinzione salta, ed è esattamente il punto in cui le due disposizioni citate diventano rilevanti. Se generi ritratti per un team, il consenso va raccolto prima, da ciascuna persona ritratta.

Il problema vero non è penale: è la somiglianza

Qui bisogna essere sinceri, perché è la parte che le pagine di vendita saltano. Un ritratto può essere del tutto corretto sul piano delle regole e comunque sbagliato sul piano della fiducia, se non ti somiglia. Non è una questione di codice penale: è che prima o poi entri in quella stanza, in presenza o in videochiamata, e chi ti ha convocato ha in mente la faccia della foto.

La linea utile è quella fra presentazione e trasformazione. Sistemare la luce, il fondo, una camicia stropicciata, un riflesso sugli occhiali è quello che fa da sempre anche un fotografo in studio. Cambiare la forma del viso, l'età apparente, la corporatura, il colore della pelle o i tratti somatici è un'altra cosa: non è ritoccare una foto, è presentare un'altra persona.

Un test concreto prima di usare un ritratto

Quattro controlli, cinque minuti, ripetibili su qualsiasi immagine e non solo sulle nostre:

  1. Il test dello sconosciuto. Mostra il ritratto a qualcuno che ti conosce poco, accanto a una tua foto normale recente. Se esita a dire che sei la stessa persona, scartalo.
  2. Il test dell'età. Guardando solo il ritratto, quanti anni gli daresti? Se lo scarto dalla tua età reale supera i cinque anni circa, hai un problema di aspettative già prima di parlare.
  3. Il test dei dettagli fissi. Nei, cicatrici, forma del naso, attaccatura dei capelli, denti, sopracciglia: sono le cose che un interlocutore registra senza accorgersene. Devono corrispondere.
  4. Il test del "domani". Se domattina ti presentassi al colloquio con la faccia che hai adesso, chi ha visto quel ritratto resterebbe sorpreso? Se sì, scegline un altro dal lotto.

Il quarto è il più duro e il più utile. È anche il motivo per cui conviene ricevere molte immagini e non una sola: fra quaranta o cento varianti quasi sempre ne trovi una che supera tutti e quattro i test. Su come impostare le selfie di partenza c'è la guida alla foto per il curriculum con AI.

Documenti: qui la risposta è no, senza sfumature

Un'immagine generata o alterata con l'intelligenza artificiale non è valida per la carta d'identità, il passaporto o la patente. Quei documenti richiedono una fotografia reale conforme ai requisiti previsti, e nessuna alternativa digitale ti fa risparmiare quella spesa. Il ritratto AI serve al curriculum, a LinkedIn, al sito e ai materiali aziendali — non allo sportello.

In Italia questa confusione è frequente, perché una parte dei consigli sul CV descrive ancora la foto del curriculum come una "fototessera o poco più grande". Sono due prodotti diversi: la differenza è spiegata per esteso in fototessera o foto per il curriculum.

Il CV, i tuoi dati e l'art. 111-bis del Codice privacy

C'è una norma italiana che riguarda davvero il curriculum e che quasi nessuno cita: l'art. 111-bis del D.lgs. 196/2003 (il Codice privacy), introdotto dal D.lgs. 101/2018. Per le candidature spontanee dice due cose: l'informativa prevista dall'art. 13 del GDPR è dovuta al primo contatto utile successivo alla ricezione del curriculum, e il consenso non è richiesto quando il trattamento rientra nelle finalità dell'art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR, cioè misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato.

La conseguenza pratica è controintuitiva: quella riga rituale in fondo a ogni curriculum italiano — "autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del…"non è ciò che rende lecito il trattamento in una candidatura spontanea. Scriverla non fa danno ed è ormai una convenzione, ma non è il motivo per cui la tua foto può stare in quel documento. La foto ci sta perché sei tu a metterla: è una tua scelta, e resta facoltativa.

Cosa succede alle selfie che carichi da noi

Queste domande vanno rivolte a qualsiasi fornitore, incluso il nostro. Ecco le nostre risposte, tutte verificabili nella privacy policy.

  • Le selfie sono dati biometrici ai sensi dell'art. 9 del GDPR e vengono trattate sulla base del tuo consenso esplicito. È una categoria di dati più protetta di un indirizzo email, e va trattata come tale.
  • Le selfie caricate e il modello addestrato sul tuo volto vengono cancellati automaticamente 7 giorni dopo la consegna. Il modello, non solo le fotografie: è la distinzione che conta, perché è il modello a poter generare nuove immagini del tuo viso.
  • I risultati generati vengono cancellati automaticamente 30 giorni dopo la consegna. Scarica i tuoi preferiti prima: dopo non ci sono più, ed è voluto.
  • La cancellazione immediata è disponibile in qualsiasi momento dalla galleria, senza dover scrivere a nessuno e senza attendere una risposta.
  • Dove avviene il trattamento. Database e archiviazione file su Supabase, server nell'Unione Europea, Francoforte sul Meno; hosting su Vercel, regione EU, Francoforte; pagamenti tramite Stripe; email transazionali tramite Resend, con possibile trasferimento negli Stati Uniti sulla base delle clausole contrattuali standard dell'UE. Addestramento del modello e generazione delle immagini su infrastruttura GPU di fal.ai: la nostra policy riporta espressamente che questo trattamento può avvenire al di fuori dell'UE. Preferiamo scriverlo che ometterlo.

Quello che non diciamo: non abbiamo una certificazione ISO, SOC o equivalente, e non ne rivendichiamo nessuna. Se valuti l'acquisto per un'azienda, la privacy policy è il punto di partenza e a hello@fotoklar.com si risponde alle domande specifiche.

Quando conviene sentire un avvocato

Per un ritratto da mettere sul proprio curriculum, quasi mai. Ha senso quando esci dal caso semplice: se generi ritratti per altre persone e devi impostare la raccolta dei consensi; se lavori in un settore con regole deontologiche sull'immagine professionale; se un contratto contiene clausole sull'uso della tua immagine. Lì il tema non è più "il mio volto, la mia scelta".

In sintesi

L'art. 612-quater c.p. e l'avvertimento del Garante del 18 dicembre 2025 esistono, sono in vigore e vanno presi sul serio — ma il loro oggetto è la diffusione dell'immagine di un'altra persona senza il suo consenso. Il tuo volto, le tue selfie, il tuo consenso e una somiglianza onesta sono una situazione diversa, che quelle norme non descrivono. Il vincolo che resta è di sostanza: il ritratto deve somigliarti. E per i documenti d'identità serve comunque una foto reale.

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Domande frequenti

Le foto per il curriculum fatte con l'AI sono legali in Italia?

Non esiste una norma italiana che disciplini in modo specifico il ritratto professionale generato con l'AI a partire dalle proprie selfie, né per vietarlo né per autorizzarlo. Le due disposizioni di cui si parla di più — l'art. 612-quater del codice penale, introdotto dalla L. 132/2025, e il provvedimento del Garante privacy del 18 dicembre 2025 — riguardano entrambe l'immagine di altre persone diffusa senza il loro consenso. Questa è informazione generale, non consulenza legale: per il tuo caso concreto rivolgiti a un avvocato.

Cosa punisce l'art. 612-quater del codice penale?

L'art. 612-quater c.p. è stato inserito dall'art. 26 della legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, e si intitola "Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale". Colpisce chi cede, pubblica o comunque diffonde immagini, video o voci di una persona, falsificati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, "senza il suo consenso" e causandole "un danno ingiusto". La pena prevista è la reclusione da uno a cinque anni ed è di norma procedibile a querela.

Posso usare un ritratto generato con l'AI per la carta d'identità o il passaporto?

No. Le immagini generate o alterate con l'intelligenza artificiale non sono valide per il passaporto, la carta d'identità o la patente. Per quei documenti serve una fotografia reale, scattata secondo i requisiti previsti, e quella spesa non la eviti in nessun modo. Un ritratto AI serve per il curriculum, per LinkedIn, per il sito e per i materiali aziendali.

Che fine fanno le selfie che carico su un servizio di ritratti AI?

Dipende dal servizio, ed è la domanda giusta da fare prima di caricare qualsiasi cosa. Da Fotoklar le selfie caricate e il modello addestrato sul tuo volto vengono cancellati automaticamente 7 giorni dopo la consegna, i risultati dopo 30 giorni, e puoi cancellare tutto subito dalla galleria in qualsiasi momento. Cerca sempre nella privacy policy una scadenza in giorni, non una formula come "per il tempo necessario".

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